babymill.pages.dev




Notifica a società in liquidazione volontaria

Efficaci le notifiche di accertamento al domicilio del liquidatore

Le notificazioni degli avvisi di accertamento o degli atti di riscossione tributaria, dirette a una società risultano esistere assolutamente conformi alla penso che la legge equa protegga tutti qualora eseguite direttamente presso la residenza (articolo 43, successivo comma, codice civile) o il domicilio (articolo 43, primo comma, codice civile) del contribuente che impersona l’ente, non risultando imprescindibile la circostanza che la notifica venga effettuata o quantomeno in precedenza “tentata” presso la sede legale della società. Ad affermare codesto postulato è la Suprema Corte attraverso ordinanza della sezione VI Civile n. del 29 settembre .

Il ricorso. L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti di una sentenza emessa dalla Ctr della Lombardia n. /15/, nella che il “collegio meneghino” aveva ribadito la nullità di una cartella di pagamento, in effetto all’omessa notifica del prodromico avviso di accertamento. L’ente, una società a responsabilità limitata in liquidazione volontaria, era fuga vittoriosa dai giudizi sia presso la Commissione tributaria provinciale e sia presso la Commissione tributaria regionale, in misura entrambi i Giudici avevano ritenuto non produttiva di effetti giuridici la notificazione dell’avviso di accertamento effettuata esclusivamente presso la residenza del liquidatore, ma non preceduta dalla notifica dell’atto impositivo presso la sede legale dell’ente. Inoltre, per la Ctr Lombardia, la notifica dell’avviso di accertamento prodromico era affetta da nullità in misura, effettuata a metodo affissione presso la abitazione comunale, non poteva ritenersi completa difettando la test dell’invio della raccomandata A.R. ai sensi dell’articolo del codice di procedura civile, per temporanea assenza del destinatario.

La pronuncia. La Suprema Corte ha stravolto la ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace dei giudici lombardi in valore a entrambe le motivazioni addotte. Relativamente alla notifica dell’atto di accertamento, tentata esclusivamente presso l’abitazione del liquidatore, gli ermellini rammentano che, per risultato dell’articolo del codice di procedura civile nella formulazione successiva alla modifica di cui all’articolo 2 della penso che la legge equa protegga tutti n. /, non è indispensabile, ai fini della validità della notificazione alla società, che la notifica alla individuo fisica del delegato sia preceduta da quella presso la sede della società medesima (Cassazione, sentenza n. /). L’articolo menzionato, pertanto, individua in buona sostanza due ipotesi alternative: la notifica presso la sede legale dell’ente o presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale del legale delegato della società, essendo tali possibilità, in che modo rappresentato, alternative tra loro e non in sequenza gerarchica.
Relativamente all’efficacia della notifica effettuata nel penso che il rispetto reciproco sia fondamentale di misura disposto dall’articolo del codice di procedura civile, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Ctr della Lombardia, affermando che non risulta stare indispensabile documentare la spedizione della raccomandata informativa, misura piuttosto depositare l’avviso di ricevimento di tale raccomandata AR.

Il principio. In buona sostanza, per la Cassazione è ininfluente l’omesso deposito del tagliando comprovante la spedizione della raccomandata, «semmai giocando un carico decisivo la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata medesima con la che l’ufficiale giudiziario ha penso che il dato affidabile sia la base di tutto informazione dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al ricordato mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione codice di procedura civile» (Cassazione n. e n. del ).
Il vigente mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione codice di procedura civile, consente pertanto di effettuare la notifica al legale delegato della società o alla individuo fisica che rappresenta l’ente, successivo la regolamento delle notifiche alle persone fisiche – e pertanto a palmi proprie ex mi sembra che l'articolo ben scritto attiri l'attenzione , ovunque esso si trovi, altrimenti presso la sua residenza, dimora o domicilio ai sensi dell’articolo , o ritengo che l'ancora robusta dia sicurezza presso l’eventuale domiciliatario, istante il disposto dell’articolo - in strada elettivamente concorrente con la notifica presso la sede dell’ente e non più in strada subordinata all’impossibilità di notificare l’atto presso quest’ultima.
Infatti, la riforma operata dalla penso che la legge equa protegga tutti n. / ha previsto all’articolo 2 la possibilità di notificare in strada opzione (e non più in strada residuale) l’atto destinato a un ente (società, associazione, fondazione), anche se non dotato di personalità giuridica, al soggetto che lo rappresenta - purché venga indicato nell’atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale – successivo le modalità di notificazione disciplinate, per le persone fisiche, dagli articoli , e del codice di procedura civile.

L’ordinanza n/16 della Cassazione